Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2
- Legge 9 marzo 2026, n. 35
Articolo 3 della Legge 9 marzo 2026, n. 35
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8 aprile 2026
8 aprile 2026
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