Articolo 6 del Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 marzo 1967
Art. 6.
(Responsabilita' connesse all'accertamento ed alla riscossione delle tasse - Prescrizioni e rimborso)


I funzionari di porto designati ai sensi del precedente art. 2 sono responsabili della esatta imposizione delle tasse; quelli di dogana della esatta riscossione.
L'azione dello Stato per ottenere il pagamento dei tributi, stabiliti dalla legge, e l'azione del contribuente per la restituzione di quanto indebitamente corrisposto sono regolate dalle norme contenute nella legge 25 settembre 1940, n. 1424 .
Entrata in vigore il 23 marzo 1967
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