Art. 9. Effetti delle indennita' di funzione 1. Le indennita' di funzione previste dagli articoli 6, 7 ed 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento. Le predette indennita' sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennita' e' attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita. 2. In ottemperanza al disposto dell' art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 6, 7 ed 8 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell'accordo recepito nel presente decreto. 3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli articoli 6, 7 ed 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 13 della legge quadro n. 93/1980 e' riportato nelle note all'art. 5.
- Il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 e' riportato nelle note all'art. 5.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 13 della legge quadro n. 93/1980 e' riportato nelle note all'art. 5.
- Il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 e' riportato nelle note all'art. 5.