2. All' articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 .
5. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e' inserito il seguente: "515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalita' di cui al comma 512 e successivi, per attivita' di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166 . I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.".