Articolo 10 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
Articolo 9Articolo 11
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10 dicembre 2016
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1 gennaio 2025
Articolo 10 Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi 1. Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilita' pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 , sistemi di contabilita' economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.
2. All' articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 .
5. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e' inserito il seguente: "515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalita' di cui al comma 512 e successivi, per attivita' di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166 . I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.".

Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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