Articolo 5 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 febbraio 1953
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Versione
1 dicembre 1971
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1971, N. 889))
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
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