Articolo 31 - Convenzione della Legge 18 gennaio 1983, n. 32
Articolo 30Articolo 32
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2 marzo 1983
Articolo

1) L'Istituzione di uno degli Stati Contraenti debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtu' della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.
2) Se in uno o in entrambi gli Stati Contraenti verra' istituito piu' di un mercato dei cambi o se verranno introdotte misure restrittive in materia di trasferimenti valutari, l'Autorita' Competente dello Stato che si trova in una delle suddette situazioni, si impegna ad intervenire presso l'Autorita' corrispondente perche' venga instaurato un regime che consenta il trasferimento delle somme dovute al tasso di cambio piu' favorevole per i beneficiari.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983