Articolo 22 - Convenzione della Legge 18 gennaio 1983, n. 32
Articolo 21Articolo 23
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2 marzo 1983
Articolo

1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.
2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo di visto e legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.
3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorita' e Istituzioni Competenti e dagli organismi di collegamento di uno Stato Contraente, relativa alla autenticita' di un certificato o documento, e cosi' di una copia, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita', Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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