Articolo
Le Autorita' e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni;
tale assistenza e' gratuita.
Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.
Le Autorita' e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni;
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Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.