Articolo 20 - Convenzione della Legge 18 gennaio 1983, n. 32
Articolo 19Articolo 21
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2 marzo 1983
Articolo

Le Autorita' e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni;
tale assistenza e' gratuita.
Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983