Articolo 36 - Convenzione della Legge 18 gennaio 1983, n. 32
Articolo 35
Versione
2 marzo 1983
Articolo

La presente Convenzione avra' una durata indeterminata, ma potra' essere denunciata in qualsiasi momento da uno dei due Stati Contraenti.
La denuncia avra' effetto a partire dal sesto mese dalla notifica all'altro Stato Contraente.
In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione continueranno ad essere applicate ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni degli Stati Contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno degli interessati all'estero.
I diritti in via di acquisizione, afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cessera' di essere in vigore, saranno mantenuti in conformita' ad accordi da stipularsi tra le Parti Contraenti.
Fatta nella citta' di Buenos Aires, addi' tre del mese di novembre millenovecentottantuno, in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi essendo ugualmente autentici.



Per il Governo Per il Governo
della Repubblica italiana della Repubblica Argentina
Mario FIORET Oscar CAMILION


Entrata in vigore il 2 marzo 1983