Articolo 25 - Convenzione della Legge 18 gennaio 1983, n. 32
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2 marzo 1983
Articolo

1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorita' e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento di uno Stato Contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorita', Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.
2) La demanda di prestazione presentata all'Istituzione di uno Stato Contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione Competente dell'altro Stato, purche' l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.
3) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorita' e Istituzione Competente di uno dei due Stati, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorita' od Istituzioni dell'altro Stato. In tal caso l'Autorita' o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorita' o all'Istituzione Competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983