Articolo 21 - Convenzione della Legge 18 gennaio 1983, n. 32
Articolo 20Articolo 22
Versione
2 marzo 1983
Articolo

Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita' e alle Istituzioni Competenti ed agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983