Art. 6. Fondo di amministrazione 1. Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di amministrazione di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 e' incrementato rispettivamente di euro 4.347,70 e di euro 279.069,56.
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 :
"Art. 6. Fondo di amministrazione
1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007e' aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;
b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.".
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 :
"Art. 6. Fondo di amministrazione
1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007e' aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;
b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;
c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.".