Art. 7.
Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni.
Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della Regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari ((ovvero gestori)) di pubblici servizi di trasporto dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti.
Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale.
Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni.
Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della Regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari ((ovvero gestori)) di pubblici servizi di trasporto dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti.
Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale.