Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
1 aprile 1954
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Versione
10 settembre 1981
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Versione
7 novembre 2000
Art. 7.
Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni.
Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della Regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari ((ovvero gestori)) di pubblici servizi di trasporto dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti.
Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale.
Entrata in vigore il 7 novembre 2000
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