Articolo 3 del Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74
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1 novembre 2019
Art. 3. Funzioni dell'organismo di coordinamento 1. All'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, ferma restando l'attivita' di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti:
a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero;
b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116)) ;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116)) .
2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.
3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attivita' svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 .
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.
Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , istitutiva del sistema di tesoreria unica.
5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale:
a) gestione, quale autorita' competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);
b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori;
c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni;
d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all' articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ;
f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116)) ;
h) coordinamento dei controlli, in qualita' di autorita' nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;
i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116)) ;
l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualita' di unica autorita' nazionale;
m) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116)) ;
n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016;
o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorita' di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
p) promozione dell'applicazione uniforme delle attivita' di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 6 e tal fine monitora la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attivita';
q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.
Entrata in vigore il 1 novembre 2019
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