Art. 9-bis. ((L'assicurazione di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, e' obbligatoria anche nei confronti degli agenti di assicurazione.
Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui e' avvenuta.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che abbiano iniziato l'attivita' successivamente all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975, n. 160, possono chiedere la regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione di cui all'articolo 11 della legge medesima.
La regolarizzazione e' effettuata, con onere a totale carico degli interessati, mediante il versamento dei contributi maggiorati degli interessi compensativi al tasso legale.))
Per i soggetti di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' iscritti negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, l'iscrizione stessa si considera valida a tutti gli effetti dalla data in cui e' avvenuta.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che abbiano iniziato l'attivita' successivamente all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975, n. 160, possono chiedere la regolarizzazione della posizione contributiva per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, per i periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione di cui all'articolo 11 della legge medesima.
La regolarizzazione e' effettuata, con onere a totale carico degli interessati, mediante il versamento dei contributi maggiorati degli interessi compensativi al tasso legale.))