Art. 8.
A decorrere dal 1 gennaio 1978 nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed integrazioni, situati al di sotto dei 700 metri di altitudine, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti sono ridotti del 40 per cento.
Tale riduzione non si applica ai contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
A decorrere dalla data di cui al primo comma e' abrogato l' art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , e cessano di avere efficacia i provvedimenti agevolativi disposti in attuazione dell'articolo medesimo. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 19-30 dicembre 1985, n.370 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1986, n.1) ha dichiarato:" in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.l. n. 942 del 1977 , convertito nella legge n. 41 del 1978 ."
A decorrere dal 1 gennaio 1978 nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 , e successive modificazioni ed integrazioni, situati al di sotto dei 700 metri di altitudine, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti sono ridotti del 40 per cento.
Tale riduzione non si applica ai contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
A decorrere dalla data di cui al primo comma e' abrogato l' art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , e cessano di avere efficacia i provvedimenti agevolativi disposti in attuazione dell'articolo medesimo. ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 19-30 dicembre 1985, n.370 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1986, n.1) ha dichiarato:" in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.l. n. 942 del 1977 , convertito nella legge n. 41 del 1978 ."