Art. 2. Servizi affidabili in concessione 1. Sono affidabili in concessione i seguenti servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale:
a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;
b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;
c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso.
2. I servizi i cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta'.
a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;
b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;
c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso.
2. I servizi i cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta'.