Articolo 10 del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54
Articolo 9Articolo 11
Versione
4 maggio 2005
Art. 10. Decadenza e prescrizione 1. L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.
Entrata in vigore il 4 maggio 2005
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