Art. 9. Rendiconto e relazione annuale
sull'attivita' della Scuola 1. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio del rendiconto generale della gestione ai sensi dell' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 , entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola presenta il rendiconto annuale redatto secondo le istruzioni dello stesso Consiglio, comprensivo di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente sia a livello centrale che territoriale corredata del referto delle verifiche effettuate dal comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).
2. Le disponibilita' finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.
Note all'art. 19:
- Il testo dell' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente:
«Art. 31 (Rendiconto generale di gestione). - 1. Il rendiconto generale della gestione e' composto dai seguenti documenti:
a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto e' data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;
b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile ;
c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile ;
d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonche' con l'indicazione della attivita' svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati.
2. Il rendiconto generale della gestione e' deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.».
sull'attivita' della Scuola 1. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio del rendiconto generale della gestione ai sensi dell' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 , entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola presenta il rendiconto annuale redatto secondo le istruzioni dello stesso Consiglio, comprensivo di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente sia a livello centrale che territoriale corredata del referto delle verifiche effettuate dal comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).
2. Le disponibilita' finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.
Note all'art. 19:
- Il testo dell' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente:
«Art. 31 (Rendiconto generale di gestione). - 1. Il rendiconto generale della gestione e' composto dai seguenti documenti:
a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto e' data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;
b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile ;
c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile ;
d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonche' con l'indicazione della attivita' svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati.
2. Il rendiconto generale della gestione e' deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.».