Art. 10. Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. All'entrata in vigore del presente regolamento i provvedimenti di conferimento degli incarichi di direttore, vice direttore e del comitato tecnico scientifico della Scuola nazionale, nonche' quelli dei direttori delle Scuole regionali e interregionali, decadono se non confermati nel termine di sessanta giorni. In caso di mancata conferma i nuovi incarichi sono attribuiti nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la conferma.
2. Fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il Consiglio, ai sensi dell'articolo 6, costituisce le nuove strutture territoriali, le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono allo svolgimento dell'attivita' didattica in forma decentrata.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396 , e' abrogato.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all' art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1998, n. 271.
2. Fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il Consiglio, ai sensi dell'articolo 6, costituisce le nuove strutture territoriali, le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono allo svolgimento dell'attivita' didattica in forma decentrata.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396 , e' abrogato.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all' art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1998, n. 271.