Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 febbraio 1963
Art. 6.
I legali rappresentanti delle imprese esercenti le attivita' di cui al n. 1) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , devono, all'atto della consegna dei beni, dare notizia dei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alla gestione delle imprese, indicando specificamente al rappresentante dell'Enel tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizione o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
Qualora le predette indicazioni non vengano fatte oppure risultino inesatte ed incomplete le imprese sono tenute a risarcire l'Enel dei danni conseguenti.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1963
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