Articolo 39 del Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273
Articolo 38Articolo 28
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31 dicembre 2005
Art. 39. Conservazione delle quote dei limiti
di impegno per le infrastrutture 1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall' articolo 13, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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