Art. 11. Procedure di integrazione della documentazione
in materia edilizia 1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , come modificato dall' articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , puo' essere effettuata entro il 30 aprile 2006.
in materia edilizia 1. L'integrazione documentale prevista nell'allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , come modificato dall' articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , puo' essere effettuata entro il 30 aprile 2006.