Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
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10 gennaio 1940
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16 dicembre 2009
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9 maggio 2025
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3304Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente - Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere - Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere - Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere - Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: NN SA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELINA 25, presso la CISMI CONFEDERAZIONE ITALINA SINDACATI MUTILATI INVALIDI, e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE BIA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro GRUPPO CONSILIRE DC REGIONE PUGLI ora PARTITO POPOLARE ITALINO(P.P.I.) e LI CESARE; - …Leggi di più...
- rilevanza determinante·
- insindacabilità in cassazione·
- esclusione·
- valutazione del giudice di merito·
- incidenza ostativa·
- svolgimento a titolo gratuito di attività oggettivamente riconducibile al lavoro subordinato·
- ammissibilità·
- finalità ideale e non lucrativa·
- limiti·
- subordinazione funzionale del prestatore dell'attività·
- necessità·
- prova della gratuità·
- lavoro subordinato·
- lavoro·
- in genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)