Articolo 1 del Decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854
Articolo 2
Versione
27 ottobre 1971
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Versione
15 dicembre 1971
Art. 1.
Gli abbuoni previsti dall' art. 7 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , convertito nella legge 16 giugno 1050, n. 331, non si applicano all'acquavite di vino prodotta dal 1 novembre 1971.
((Il periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta in commercio con denominazione brandy, stabilito dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e' ridotto ad un anno))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1971
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