Articolo 27 - Convenzione della Legge 3 marzo 2009, n. 20
Articolo 26Articolo 28
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19 marzo 2009
Articolo

Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Entrata in vigore il 19 marzo 2009
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