Articolo 20 - Convenzione della Legge 3 marzo 2009, n. 20
Articolo 19Articolo 21
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19 marzo 2009
Articolo

Professori ed insegnanti

1. Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, e' esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attivita' di ricerca qualora la ricerca e' effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.
Entrata in vigore il 19 marzo 2009
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