Articolo 14 - Convenzione della Legge 3 marzo 2009, n. 20
Articolo 13Articolo 15
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19 marzo 2009
Articolo

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell'altro Stato contraente e la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione "servizi personali a carattere indipendente" comprende, pur senza esservi limitata, le attivita' di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Entrata in vigore il 19 marzo 2009
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