Articolo 11 del Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 maggio 1990
Art. 11. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 , e' sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le addizionali di cui all' articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;
b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;
e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.".
2. Le nuove misure delle aliquote di cui alla lettere b ), d ) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.
Entrata in vigore il 1 maggio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente