"1. Ferme restando le addizionali di cui all' articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;
b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;
e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.".
2. Le nuove misure delle aliquote di cui alla lettere b ), d ) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.