Articolo 10 del Decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 maggio 1990
>
Versione
20 novembre 1993
>
Versione
10 dicembre 2000
Art. 10. 1. E' istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall' articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modificazioni.
2. Le modalita' per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonche' la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'imposta erariale non puo' superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosita' degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.
4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva e' assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente. (13) ((21))

-----------------


AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 434 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'imposta erariale istituita dall' art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , consistente in un aumento percentuale dell'importo dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall' art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e successive modificazioni, e' fissata nelle seguenti misure:
a) 20 per cento, per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica, con esclusione dei velivoli ad uso antincendio, acrobatico, agricolo, dei motoalianti e dei velivoli amatoriali;
b) 15 per cento per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;
c) 5 per cento, per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI citato alla lettera b) e per i velivoli ad elica muniti di certificazione acustica".

-----------------


AGGIORNAMENTO (21)
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 95, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente