Articolo 7 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
Articolo 6Articolo 8
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20 marzo 1998
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22 agosto 2008
Art. 7. Orario di servizio 1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo 3, comma 2, ((...)) , l'orario massimo di servizio puo' essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito.
Ciascun gestore puo' stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.
2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalita' necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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