Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete 1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 106) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT la titolarita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attivita' trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attivita' rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte dall'OCSIT".
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 106) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT la titolarita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attivita' trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attivita' rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte dall'OCSIT".