Articolo 6 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 marzo 1998
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Versione
29 agosto 2017
Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete 1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 106) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT la titolarita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attivita' trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attivita' rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte dall'OCSIT".
Entrata in vigore il 29 agosto 2017
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