Art. 15. Disposizioni per assicurare il funzionamento dell'ANAS 1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilita' di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , continuano ad applicarsi all'ANAS le disposizioni contabili gia' vigenti per l'Azienda nazionale autonoma per le strade statali. I regolamenti dovranno essere emanati entro il 1 marzo 1996.
Per lo stesso periodo restano ferme le competenze gia' rispettivamente esercitate nei confronti della medesima Azienda dal Sistema informativo Ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalita' di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 .
2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all' articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , ha diritto di essere trasferito, a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 1995, nei ruoli dell'ANAS, conservando ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , il trattamento giuridico ed economico in possesso alla data di presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1 marzo 1996.
Per lo stesso periodo restano ferme le competenze gia' rispettivamente esercitate nei confronti della medesima Azienda dal Sistema informativo Ragioneria generale dello Stato, dai servizi periferici del Ministero del tesoro e dal Servizio di tesoreria della Banca d'Italia. Il controllo della Corte dei conti viene svolto con le modalita' di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 .
2. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio, alla data di trasformazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, presso la Direzione centrale di ragioneria, di cui all' articolo 48 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , ha diritto di essere trasferito, a domanda, da presentarsi entro il 31 dicembre 1995, nei ruoli dell'ANAS, conservando ai sensi del comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , il trattamento giuridico ed economico in possesso alla data di presentazione della domanda stessa. Il trasferimento ha effetto dal 1 marzo 1996.