Articolo 9 del Decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 gennaio 1996
Art. 9. Modalita' di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa 1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , e' sostituito dal seguente:
" 5. Per le finalita' di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma.
Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento e' autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".
Entrata in vigore il 9 gennaio 1996
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