Articolo 16 del Decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6
Articolo 15
Versione
9 gennaio 1996
Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1996
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