Articolo 58 del Codice Europeo
Articolo 57Articolo 59
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20 maggio 1976
ARTICOLO

Le prestazioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere concesse per tutta la durata dell'eventualita' o sino alla loro sostituzione con una prestazione di vecchiaia.
Entrata in vigore il 20 maggio 1976
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