Articolo 67 del Codice Europeo
Articolo 66Articolo 68
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20 maggio 1976
ARTICOLO

Per ogni pagamento periodico cui si applichi il presente articolo: (a) l'ammontare della prestazione deve essere fissato in base ad una scala prescritta, o secondo una scala fissata dalle autorita' pubbliche competenti in conformita' di norme prescritte;
(b) l'ammontare della prestazione non puo' essere ridotto che nella misura in cui le altre risorse della famiglia del beneficiario superino dei sostanziali ammontari prescritti o fissati dalle autorita' pubbliche competenti conformemente alle norme prescritte; (c) il totale della prestazione e delle altre risorse, dopo la deduzione dei sostanziali ammontari di cui al comma (b) del presente articolo, deve essere sufficiente ad assicurare, alla famiglia del beneficiario, condizioni di vita sane e confortevoli e non deve essere inferiore all'ammontare della prestazione calcolata in conformita' delle disposizioni dell'articolo 66;
(d) le disposizioni del comma (c) del presente articolo saranno ritenute soddisfacenti se il totale ammontare delle prestazioni pagate in virtu' della parte in questione supera di almeno il 30 per cento l'ammontare totale delle prestazioni che si otterrebbero applicando le disposizioni dell'articolo 66 e le disposizioni:
(i) del comma (b) dell'articolo 13 per la parte III:
(ii) del comma (b) dell'articolo 27 per la parte V;
(iii) del comma (b) dell'articolo 55 per la parte IX;
(iv) del comma (b) dell'articolo 61 per la parte X.


TABELLA (ALLEGATA ALLA PARTE XI)
Pagamenti periodici ai beneficiari-tipo

Parte EVENTUALITA BENEFICIARIO-TIPO Percentuale
Entrata in vigore il 20 maggio 1976
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