Articolo 53 del Codice Europeo
Articolo 52Articolo 54
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20 maggio 1976
PARTE IX
TRATTAMENTO IN CASO DI INVALIDITA'

ARTICOLO

Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni in caso di invalidita', in conformita' degli articoli seguenti della detta parte.
Entrata in vigore il 20 maggio 1976
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