Articolo 23 del Codice Europeo
Articolo 22Articolo 24
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20 maggio 1976
ARTICOLO

La prestazione di cui all'articolo 22 deve, nell'eventualita' coperta, essere garantita almeno alle persone assistite che abbiano compiuto uno "stage" ritenuto sufficiente ad evitare gli abusi.
Entrata in vigore il 20 maggio 1976
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