Articolo 56 del Codice Europeo
Articolo 55Articolo 57
Versione
20 maggio 1976
ARTICOLO

La prestazione consistera' in un pagamento periodico calcolato nel modo seguente:
(a) conformemente alle disposizioni sia dell'articolo 65, sia dell'articolo 66, quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva;
(b) conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti lutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non superino i limiti prescritti.
Entrata in vigore il 20 maggio 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente