1. La prestazione di cui all'articolo 22 deve essere concessa per tutta la durata dell'eventualita', con l'eccezione che la durata della prestazione puo' essere limitata:
(a) quando sono assistite le categorie di salariati, sia a 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi, sia a 13 settimane in caso di sospensione del guadagno;
(b) quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse, durante la eventualita', non superino dei limiti prescritti, a 26 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi; tuttavia, la durata della prestazione prescritta, garantita senza la condizione relativa alle risorse, puo' essere limitata in base al comma (a) del presente paragrafo.
2. Nel caso in cui la durata della prestazione fosse scaglionata, in virtu' della legislazione nazionale, in base alla durata del versamento di contributi o alle prestazioni usufruite precedentemente nel corso di un periodo prescritto, le disposizioni del paragrafo I del presente articolo si riterranno soddisfatte se la durata media della prestazione comporta almeno 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi.
3. La prestazione puo' non essere pagata durante un periodo di "attesa" fissato nei primi sette giorni, in ogni caso di sospensione del guadagno, contando i giorni di disoccupazione prima e dopo un impiego temporaneo che non superi una durata prescritta come facente parte dello stesso caso di sospensione del guadagno.
4. Quando si tratta di lavoratori stagionali, la durata della prestazione e il periodo di attesa possono essere adattati alle condizioni di impiego.