Articolo 72 del Codice Europeo
Articolo 71Articolo 73
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20 maggio 1976
PARTE XIII
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO

Il presente Codice non si applichera':
(a) alle eventualita' sopravvenute prima dell'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata;
(b) alle prestazioni concesse per eventualita' sopravvenute dopo l'entrata in vigore della parte corrispondente del Codice per la Parte Contraente interessata, nella misura in cui i diritti e tali prestazioni provengano da periodi anteriori alla data della detta entrata in vigore.
Entrata in vigore il 20 maggio 1976
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