Articolo 28 del Codice Europeo
Articolo 27Articolo 29
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20 maggio 1976
ARTICOLO

La prestazione sara' costituita da un pagamento periodico, calcolato nel modo seguente:
(a) in conformita' delle disposizioni sia dell'articolo 65 che dell'articolo 66, quando sono assistite categorie appartenenti alla popolazione attiva;
(b) in conformita' delle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti tutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non superino dei limiti prescritti.
Entrata in vigore il 20 maggio 1976
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