Articolo 37 del Codice Europeo
Articolo 36Articolo 38
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20 maggio 1976
ARTICOLO

Le prestazioni di cui agli articoli 34 e 36 devono, nella eventualita' coperta, essere garantite almeno alle persone assistite che erano impiegate in qualita' di salariati sul territorio della Parte Contraente al momento dell'infortunio o al momento in cui la malattia e' stata contratta e, se si tratta di pagamenti periodici risultanti dal decesso del capofamiglia alla vedova ed ai figli di costui.
Entrata in vigore il 20 maggio 1976
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