Articolo 77 del Codice Europeo
Articolo 76Articolo 78
Versione
20 maggio 1976
PARTE XIV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO

1. Il presente Codice e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e sara' sottoposto a ratifica. I relativi strumenti saranno depositati presso il Segretario Generale sotto riserva, occorrendo, del consenso preliminare del Comitato dei Ministri di cui al paragrafo 4 dell'articolo
2. Il presente Codice entrera' in vigore un anno dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica.
3. Per ogni firmatario che lo ratifichera' successivamente, il Codice entrera' in vigore un anno dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica.
Entrata in vigore il 20 maggio 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente