Articolo 26 del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
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Versione
8 agosto 1973
Art. 26.
Visite occasionali


1. Una visita occasionale, generale o parziale secondo i casi, dev'essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrita' dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o innovazioni importanti. La visita dev'essere eseguita in modo da garantire che le riparazioni o innovazioni sono state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni o innovazioni e la loro esecuzione sono soddisfacenti sotto ogni punto di vista e che la nave risponde a tutte le prescrizioni vigenti.
2. Le imbarcazioni da diporto e le navi di cui al libro III, titolo IV, sono soggette a visite occasionali quando cio' sia ritenuto opportuno dalla autorita' marittima o quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore della medesima vengono meno i requisiti in base ai quali sono state effettuate le annotazioni di sicurezza di cui alla tabella D.
3. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilita' attestate dal certificato in vigore.
4. Dopo un periodo di disarmo di qualunque durata, ma nei limiti di validita' delle annotazioni di sicurezza, sono esentate dalla visita occasionale:
a) le navi da pesca di stazza lorda uguale o inferiore a 200 tonnellate;
b) le navi da diporto di stazza lorda uguale o inferiore a 100 tonnellate;
c) le navi ad uso privato;
d) i galleggianti di stazza lorda uguale o inferiore a 400 tonnellate.
Entrata in vigore il 8 agosto 1973
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