Articolo 80 del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Articolo 79Articolo 81
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8 agosto 1973
Art. 80.
Numero delle pompe di sentina


1. Salvo quanto stabilito al seguente art. 81 tutte le navi devono avere almeno due pompe di sentina azionate da energia meccanica, ciascuna della potenza prescritta all'art. 83.
2. Puo' essere ammesso che in luogo di ciascuna pompa di sentina siano sistemate due o piu' pompe di portata complessiva uguale almeno a quella richiesta per ogni suddetta pompa di sentina, a condizione che le pompe cosi' frazionate assicurino lo stesso servizio.
3. Qualora i gavoni non siano adibiti ad uso di cisterna e non siano serviti dall'impianto di sentina devono essere sistemate pompe speciali, per il loro esaurimento, a motore o a braccia.
4. Le pompe di igiene, le pompe di zavorra, le pompe per i servizi generali e, a giudizio dell'ente tecnico, gli elettori idraulici possono essere considerati come pompe di sentina quando hanno i necessari collegamenti con l'impianto di esaurimento delle sentine ed hanno la potenza richiesta dall'art. 83.
Entrata in vigore il 8 agosto 1973