Articolo 14 - Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 novembre 1994
Art. 14.
Cause in materia di rapporti di lavoro
1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.
Entrata in vigore il 5 novembre 1994
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