Articolo 13 - Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 novembre 1994
Art. 13.
Procedimenti speciali
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
Entrata in vigore il 5 novembre 1994
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