Articolo 9 - Convenzione della Legge 3 novembre 1988, n. 498
Articolo 8Articolo 10
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19 novembre 1988
Articolo 9
Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria piu' vasta possibile, in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui all'articolo 4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, in conformita' ad ogni trattato di assistenza giudiziaria che possa esistere tra di loro.
Entrata in vigore il 19 novembre 1988
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